Abstract
Titolo
Il Regolamento Europeo REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals): ruolo del tossicologo, del medico del lavoro e dell’igienista Occupazionale.
 
Autori
Domenico Maria Cavallo, Dip. Sci. Chi. Am. Università degli Studi dell’Insubria e Melete Srl Giulio Sesana, Dirigente di Sett. Attività Industriali Controlli e Laboratori ARPA Lombardia Claudio Colosio, Dip. Medicina del Lavoro Università degli Studi di Milano e Melete Srl Angelo Moretto, Dip. Medicina del Lavoro Università degli Studi di Milano e Melete Srl
 
Abstract
Il Regolamento Europeo No. 1907/2006 (REACH, Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) impegna le imprese che fabbricano e importano sostanze chimiche a valutare i rischi derivati dal loro uso ed a prendere le misure necessarie per gestire i rischi individuati. Il cardine intorno al quale ruota il sistema REACH è rappresentato dal volume di commercializzazione della sostanza all’anno, in proporzione al quale si definiscono i dati richiesti al fine di poter immettere nel mercato una sostanza chimica. Le sostanze chimiche fabbricate o importate in quantitativi uguali o superiori ad una tonnellata all’anno devono essere obbligatoriamente registrate in una banca dati centrale. Al fine della registrazione, il produttore e l’importatore devono sottomettere una relazione sulla sicurezza chimica, per sostanze prodotte o importate in quantità pari o superiori a 10 tonnellate/anno e per sostanze problematiche [es. PBT (sostanze persistenti, bioaccumulanti e tossiche) e vPvB (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulanti)]. La relazione sulla sicurezza chimica deve presentare un’accurata valutazione dei pericoli per la salute umana e per l’ambiente e predisporre uno scenario di esposizione per l’uso o gli usi identificati della sostanza. Uno scenario d’esposizione è l’insieme delle condizioni che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l’importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l’esposizione delle persone e dell’ambiente. L’impatto dell’applicazione del REACH sarà particolarmente oneroso per le imprese, che oltre a dover fronteggiare costi notevoli, si troveranno a dover disporre di competenze specifiche. Lo spettro del rischio tossicologico è estremamente variegato, le informazioni richieste sono in taluni casi molto complesse e richiedono indubbiamente un’approfondita conoscenza in ambito tossicologico industriale e ambientale. Le competenze, pertanto, devono essere ampie e approfondite anche perchè il regolamento prevede il ricorso a test addizionali sugli animali solo come estrema ratio e quindi la valutazione dell’esperto per l’estrapolazione dai dati già disponibili diventa particolarmente rilevante. La competenza e l’esperienza del tossicologo industriale in questo caso può diventare utili anche in campo ambientale. Un’altra figura importante di esperto è l’igienista occupazionale che deve sviluppare gli scenari di esposizione per i lavoratori e può trasferire la sua esperienza anche nello sviluppare gli scenari di esposizione per il consumatore. Si prevede anche un coinvolgimento di tossicologi e igienisti industriali pubblici per compiti di controllo e verifica delle relazioni sulla sicurezza chimica e, a livello locale, anche della correttezza delle schede di sicurezza che da questa derivano. Ci si propone, quindi, di analizzare il quadro normativo di riferimento e di conoscere gli aspetti legati alle novità in materia di ricerca scientifica nel settore in questione, per fornire spunti di riflessione e confronto per i medici del lavoro, i tossicologi e gli igienisti occupazionali.